ART. 108 Spese relative a più esercizi [n.d.r. ex art. 74] (1)
1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili
nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
(2)
2. [...] (3) Le spese di rappresentanza sono deducibili
nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti
ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze,
anche in funzione della natura e della destinazione
delle stesse. Le spese del periodo precedente
sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi
della gestione caratteristica dell’impresa risultanti
dalla dichiarazione dei redditi relativa allo
stesso periodo in misura pari: a) all’1,5 per cento
dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b)
allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la
parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi
per la parte eccedente euro 50 milioni. (4) Sono
comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti
gratuitamente di valore unitario non superiore
a euro 50. (5) (6)
3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in
esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto.
Per i contributi corrisposti a norma di legge
dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi
relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88,
comma 3. (7)
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute
dalle imprese di nuova costituzione, comprese le
spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni
dei commi 1 e 2 (8) a partire dall’esercizio
in cui sono conseguiti i primi ricavi.
4 bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2, il contribuente può interpellare
l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma
1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate
spese, sostenute dal contribuente, tra
quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra
quelle di rappresentanza. (9)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Comma sostituito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 1, DL
30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017
n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia
con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio
a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale
previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del
predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente
ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni
e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo
comma 7.
Testo precedente: “Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti
nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote
di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche
sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto.
Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri
enti pubblici a fronte di tali costi si applica l’articolo 88, comma
3.“.
(3) Periodo soppresso dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 2, DL
30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017
n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia
con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio
a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale
previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del
predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente
ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni
e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo
comma 7.
Testo precedente: “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili
nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti
nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.“.
(4) I periodi “Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo
di imposta di sostenimento se rispondenti .... c) allo 0,4 per cento dei
ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.“ sono
stati sostituiti al precedente “Le spese di rappresentanza sono deducibili
nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti
di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione
delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica
dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa.“ dall’art. 9,
comma 1, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n.
220. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
7.10.2015.
Si veda, inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 9.
(5) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. p), L. 24.12.2007 n.
244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del
successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Testo precedente: “Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione
nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili
per quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei
quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche
quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano
emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come
prodotti dell’impresa, e i contributi erogati per l’organizzazione di
convegni e simili.“.
(6) Si veda il DM 19.11.2008, pubblicato in G.U. 15.1.2009 n. 11.
(7) Comma sostituito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 3, DL
30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017
n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia
con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio
a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale
previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del
predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente
ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni
e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo
comma 7. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali, si veda, inoltre, il successivo comma
9.
Testo precedente: “Le altre spese relative a più esercizi, diverse da
quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della
quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili
per effetto dei princìpi contabili internazionali, sono deducibili
in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei
quattro successivi.“.
In precedenza, il secondo periodo era stato inserito dall’art. 11, comma
1, lett. c), DLgs. 28.2.2005 n. 38, pubblicato in G.U. 21.3.2005 n.
66, in vigore dal 22.3.2005.
(8) Le parole “1 e 2” sono state sostituite alle precedenti “1, 2 e 3”
dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 4, DL 30.12.2016 n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo
comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti
reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad
essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali
e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi
delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate,
valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle
qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti
dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il
periodo transitorio, si veda il successivo comma 7.
(9) Comma inserito dall’art. 7, comma 8, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato
in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
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